|
STATUTO ASSOCIAZIONE STUDENTI e STUDENTESSE dell’ITAS “G.DELEDDA” - LECCE PREMESSA 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20.11.89 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle, conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
STATUTO Articolo 1 - COSTITUZIONE1. E' costituita con sede in Lecce c/o l’ITAS “G.DELEDDA”, Piazza Palio l'associazione denominata “SCUOLA e SOLIDARIETA’ “ - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione. 2. L'associazione: - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Articolo 2 – DURATA L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici o recapiti, senza che ciò comporti modifica del presente statuto. Articolo 3 – FINALITÀ’ L'associazione, non avente scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e condivide le finalità educative e formative delle scuole pubbliche. Le attività dell'associazione non sono rivolte solo verso i soci, ma verso la generalità della popolazione e verso tutte le persone in condizioni di necessità o bisogno, anche se stranieri o immigrati E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste negli articoli precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento delle finalità e la realizzazione dell'oggetto sociale l'associazione può stabilire convenzioni con altre istituzioni scolastiche e sociali ed altri enti pubblici e privati. L'associazione agisce prevalentemente nell'ambito della Provincia di Lecce, opera ai sensi del Codice Civile, della Legge 266/91 e L.383/2000 e delle normative della Regione Puglia, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, all’inserimento e all’integrazione sociale di tutti i cittadini senza distinzione di età, sesso, svantaggio psico - fisico, razza, religione, etnia e gruppo sociale anche se di nazionalità diversa dall’Italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o non stabilmente residenti o apolidi. L'associazione opera sulle seguenti aree tematiche: a) politiche dell’infanzia, dell’adolescenza, della famiglia; b) politiche giovanili, socio - culturali e territoriali; c) politiche di promozione della cittadinanza con particolare riferimento alle prassi concernenti le Carte Internazionali : infanzia, adolescenza, gioventù, terza età. In particolare l'associazione promuove: ü attività sociale rivolta agli studenti e alle studentesse; ü formazione in genere e formazione extra scolastica; ü incontri, dibattiti convegni in ogni campo culturale, storico, artistico, ambientale; ü iniziative finalizzate alla salvaguardia del territorio salentino; ü promuovere iniziative turistiche sportive o di intrattenimento con sostegno a studenti in difficoltà, minori in condizioni di disagio fisico, psichico e morale; ü iniziative finalizzate all’accoglienza e all’integrazione di giovani di provenienza extracomunitaria; ü fare beneficenza verso i giovani anche mediante l'offerta a titolo gratuito di escursioni, gite e soggiorni; ü promuovere e organizzare lo scambio di libri scolastici usati tra studenti per il sostegno concreto del diritto allo studio; ü promuovere attività solidaristiche rivolte alle persone anziane per l'utile impiego del tempo libero dei giovani. L’Associazione inoltre ha lo scopo di promuovere attività di formazione e di sensibilizzazione di genitori, studenti, docenti e cittadinanza sulle problematiche di crescita e sviluppo della personalità dei giovani ed in particolare degli studenti delle scuole superiori del comune di Lecce, non escludendo il coinvolgimento di altri istituti dello stesso ordine e grado della provincia di Lecce A tale fine l'Associazione, mantenendosi autonoma rispetto a qualsiasi altra istituzione presente sul territorio: 1) si adopererà per favorire il
coinvolgimento dei genitori e del corpo docente degli istituti
interessati al fine di elaborare progetti, scambiare esperienze e
conoscenze; Articolo 4 - FORMAZIONE E CONTINUITÀ’ L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei propri soci. Essa garantisce continuità e competenza nel raggiungimento delle finalità istituzionali sia mediante corsi di formazione per i volontari, sia attraverso il controllo di ogni iniziativa da parte di volontari esperti e disponibili nominati dal consiglio direttivo. Articolo 5 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI Possono essere soci dell'associazione gli studenti, le studentesse dell’Istituto e tutti coloro che, condividendone principi ispiratori e modalità operative, richiedono con domanda scritta di venire ammessi e che abbiano versato la quota associativa di ammissione stabilita dal consiglio direttivo. Non è possibile associarsi in modo temporaneo. Per i minori di anni 18 sulla richiesta di ammissione ci deve essere l’assenso scritto dei genitori. La titolarità delle quote non è trasmissibile a terzi ed è vietata la rivalutazione delle quote. Il richiedente da subito gode di ogni diritto connesso allo status di socio, salvo il successivo rigetto della domanda da parte del consiglio direttivo. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Articolo 6 - SOCI PROMOTORI E ORDINARI Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in soci promotori e soci ordinari. Sono promotori i soci che, avendo seguito corsi di formazione, si rendono disponibili ad un diretto e personale impegno con investimento di tempo ed energie nelle attività di volontariato dell'associazione. Essi sono assicurati contro gli infortuni per le attività associative e costituiscono il vero e proprio corpo dell'associazione. Sono ordinari i soci che, pur godendo pienamente di tutti i diritti associativi, partecipano alle attività associative senza organizzarle in modo attivo, sostengono l'associazione con i loro contributi finanziari, usufruiscono dei servizi, intervengono alle iniziative. La qualifica di socio promotore o ordinario viene riconosciuta dal consiglio direttivo anche su richiesta dell'interessato in base all'effettivo svolgimento di servizi associativi di volontariato. Articolo 7 - CRITERI DI CESSAZIONE DEI SOCI La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione ed in nessun caso dà diritto al rimborso delle quote associative o delle erogazioni già versate. Il recesso avviene per dimissioni; la decadenza per morte o perdita della capacità di intendere e di volere. L'esclusione è decisa dal consiglio con delibera motivata nei seguenti casi: • mancato versamento della quota associativa annuale; • svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione; • mancata osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali; • assunzione di comportamenti in conflitto con gli scopi dell'associazione, disdicevoli per la sua immagine, dannosi per lo svolgimento delle attività in oggetto. Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: • l'Assemblea dei soci; • il Consiglio direttivo; • il Presidente; • il collegio dei revisori . Articolo 9 - CARICHE SOCIALI Tutte le cariche sociali di qualsiasi organo dell'associazione sono elettive e hanno la durata di tre anni. I membri di qualsiasi organo sociale non possono ricevere alcun compenso, né possono vantare alcun diritto verso l'associazione per l'opera prestata verso la stessa associazione o verso terzi. Sono ammessi rimborsi spese documentate effettuate per l'associazione su preciso incarico degli organi associativi. Il consiglio direttivo può invitare a partecipare alle proprie sedute senza diritto di voto esperti su argomenti in discussione o membri di enti pubblici e privati in connessione a particolari esigenze di collegamento e organizzazione di attività associative. Articolo 10- ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci promotori e ordinari. Qualora il socio sia un ente ne farà parte il legale rappresentante o un suo delegato. Ogni socio maggiorenne gode del pieno diritto di voto, compresi l'approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'associazione. Il diritto di voto dovrà essere esercitato secondo il principio del voto singolo. L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno esposto nei locali della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea potrà tenersi in qualunque luogo in Italia . L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo reputi opportuno e quando lo richiedano la maggioranza dei membri del consiglio direttivo o almeno un decimo degli iscritti a libro soci. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua . I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio non potrà rappresentare più di altri venti soci. In caso di delibera riguardante l'approvazione del bilancio o la responsabilità dei consiglieri la delega non potrà essere conferita a componenti del consiglio direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza da un consigliere in ordine di anzianità e provvede a nominare un segretario che redige il verbale contenente le deliberazioni adottate. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice, con votazioni palesi, salvo quando diversamente previsto dallo statuto; in particolare per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti degli intervenuti aventi diritto di voto. E' competenza dell'assemblea in sede ordinaria: • fissare le linee generali dell'attività sociale; • approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; • nominare il consiglio direttivo ed eventualmente il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri; E' competenza dell'assemblea in sede straordinaria: • deliberare le modifiche dello statuto; • decidere lo scioglimento dell'associazione e nominare uno o più liquidatori Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea di nomina; i suoi componenti sono eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ed in particolare: • predispone il programma di massima delle attività annuali; • attua i programmi deliberati dall'assemblea ordinaria e tutte le iniziative ritenute utili in aderenza agli oggetti dell'associazione; • determina la quota di ammissione; • determina la quota associativa annuale e stabilisce i termini del versamento; • delibera con motivazione scritta sull'esclusione di un socio; • controlla e ratifica l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; • dirime le controversie tra soci e tra soci e associazione, proponendo anche un collegio di probiviri in accordo con le parti; • amministra i fondi dell'associazione, anche delegando ai consiglieri le relative incombenze; • ratifica le decisioni prese dal presidente in situazioni di urgenza; • propone le modifiche dello statuto; • sposta o unifica le sedi operative, legale ed i recapiti; • nomina delegati, responsabili o incaricati per la verifica, il controllo e la direzione di ogni singola iniziativa; • provvede entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio alla stesura del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e dovrà restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e viene convocato dal presidente o in caso di impedimento dal consigliere più anziano, mediante avviso esposto nei locali dell'associazione almeno 7 giorni prima della data prevista, ma può essere convocato anche per telefax, con anticipo di 48 ore. Il consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei membri. Le deliberazioni del consiglio sono prese con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Viene nominato un segretario che redige su apposito libro il verbale della riunione. Decade dalla carica il consigliere che non partecipa a quattro riunioni consecutive o che cessi dall'associazione. In tal caso il consigliere sarà sostituito dal primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri nominati, i restanti consiglieri devono immediatamente convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Articolo 12 - PRESIDENTE Il consiglio direttivo elegge al suo interno un presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al presidente spetta la più ampia e piena rappresentanza con firma libera dell'associazione rispetto a terzi e in giudizio. Il presidente può delegare parte delle proprie competenze a singoli consiglieri. Egli può inoltre compilare regolamenti globali o di settore da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. E' di sua competenza l'ordinaria e anche la straordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza; in tal caso il suo operato deve essere ratificato dal consiglio direttivo. Articolo 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Articolo 14 - PATRIMONIO Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici, privati e persone fisiche specificamente destinati al rafforzamento patrimoniale dell'ente, da eventuali avanzi netti di gestione. Articolo 15 - ENTRATE Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: • quote associative iniziali e annuali; • corrispettivi specifici pagati dai soci in dipendenza delle iniziative a loro riservate (servizi resi) • contributi da parte di soci e di terzi; • redditi derivanti dal suo patrimonio; • ogni altra entrata, anche relativa ad attività marginali di carattere commerciale . L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto (con facilitazioni ai soci), utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Al solo ed esclusivo fine di realizzare il proprio oggetto sociale l'associazione, mediante delibera del consiglio e nel rispetto della legislazione vigente, può accettare lasciti, eredità, donazioni, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ricevendo e accettando contributi e sovvenzioni di ogni genere . Articolo 16 - ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e dovrà essere sottoposto all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità scelti dal liquidatore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 Legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
|